Cass. civile, sez. II del 1986 numero 180 (15/01/1986)


La distinzione tra vendita a corpo e a misura, mentre è determinante per accertare la reale estensione del bene ceduto nei rapporti tra venditore e compratore, è, invece, irrilevante al fine di identificare la superficie venduta nei confronti dei terzi che vantino diritti su una parte di essa, giacché in quest'altra ipotesi è necessario stabilire soltanto se il venditore abbia alienato in tutto o in parte un bene non suo e se il compratore disponga, per fatto imputabile al venditore stesso, di un terreno meno esteso di quello formante oggetto del contratto.

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