Cass. civile, sez. II del 1985 numero 4106 (10/07/1985)


Il negozio con cui si scioglie una comunione incidentale ereditaria, ove posto in essere senza tener conto della proporzionalità tra valore dell'asse e quota attribuita (elemento essenziale del negozio divisorio) per dirimere o prevenire controversie insorgenti dallo stato di comunione, integra una transazione in senso proprio, la quale, sebbene attuata in occasione della divisione, si pone come fonte autonoma regolatrice del rapporto in luogo del titolo preesistente e produce effetti novativi, e con la ulteriore conseguenza che contro tale atto resta preclusa la proposizione dell'azione di rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 cod. civ.).

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