Cass. civile, sez. II del 1985 numero 3732 (21/06/1985)


La "necessità della vendita", sulla quale, secondo l' espressione del primo comma dell' art. 719 cod. civ. (vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari), debbono concordare i coeredi aventi diritto a più della metà dell' asse, ricorre allorché nel compendio ereditario manchi o sia insufficiente il denaro liquido, con la constatazione della obiettiva impossibilità di provvedere in tale modo. Il potere della maggioranza di vendere un immobile è, inoltre, condizionato dall' insufficienza dei beni mobili, mentre la scelta dell' immobile da vendere postula la comparazione tra i vari immobili, al fine di stabilire per quale di essi sussista il "minor pregiudizio".Ai sensi dell' art. 719 cod. civ. (vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari) e nell' ipotesi di mancanza o insufficienza di beni mobili, l' indivisibilità di un immobile non è di per sé sufficiente per giustificarne la vendita, qualora del compendio ereditario faccia parte un immobile di valore minore ma pur sempre atto ad estinguere le passività ereditarie.

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