Cass. civile, sez. II del 1985 numero 1529 (21/02/1985)


L'istituto del rendiconto opera, per previsione espressa, esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da una situazione di amministrazione di beni altrui, con la conseguenza che, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti cod. proc. civ. è meramente facoltativa e la ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova. Tale principio vale anche in tema di divisione ereditaria, perché l'art.. 723 cod. civ. prescrive soltanto che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano i conti, ma non stabilisce le modalità del rendiconto.

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