Cass. civile, sez. II del 1984 numero 6414 (06/12/1984)


Rientrano fra i contratti a titolo gratuito, e non fra quelli commutativi, sia le donazioni remuneratorie, fatte per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, sia quelle modali, in cui il "modus", che è limitazione del beneficio mediante un' obbligazione accessoria posta a carico del donatario, non può equipararsi alla controprestazione propria dei contratti a titolo oneroso, e non è perciò idoneo a mutare la causa del contratto, che resta a titolo gratuito. Di conseguenza, per l' annullamento delle donazioni remuneratorie e modali, come di ogni altra donazione fatta da persona incapace di intendere e di volere, non sono richiesti, à sensi dello specifico disposto dell' art. 775 cod. civ. né il pregiudizio del donante, né la malafede del donatario trovando riferimento tali condizioni, previste dagli artt. 428 e 1425 cod. civ., in rapporti di corrispettività e di equivalenza tra le prestazioni che sono pertinenti ai soli contratti a titolo oneroso.

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