Cass. civile, sez. II del 1984 numero 6190 (28/11/1984)


Nel diritto vigente, la successione testamentaria può coesistere con quella legittima nel senso che se attraverso le disposizioni testamentarie non è esaurita l'intera massa dei beni di cui il testatore può disporre, la parte restante-salva diversa volontà del testatore - si trasferisce agli eredi legittimi.L'interpretazione del testamento è caratterizzata da una duplice indagine, l'una di carattere oggettivo, relativa al contenuto dell'atto per quanto attiene l'attribuzione dell'universalità, o di una frazione, o del complesso dei beni ovvero di un bene determinato, l'altra di carattere soggettivo-relativa alla effettiva volontà del testatore. Anche nella ipotesi di attribuzione ad un soggetto di beni singolarmente determinati può, pertanto, ravvisarsi l'istituzione di erede nella totalità del compendio ereditario, ancorché coesistente con disposizioni a titolo particolare, ove a ciò conduca l'indagine in ordine alla volontà del testatore - nel senso che lo stesso abbia inteso, non disporre soltanto di una parte delle sostanze per il tempo successivo alla sua morte, ma destinare al disegnato il complesso di tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi.L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca della volontà del testatore, specie se espressa in termini impropri ed inadeguati e, tuttavia, individuabile attraverso la valutazione complessiva delle disposizioni, con riferimento alla eventualità, alla cultura ed all'ambiente di vita del testatore. Il risultato concreto della indagine condotta dal giudice del merito, con motivazione congrua e conforme al diritto, si sottrae al sindacato di legittimità.

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