Cass. civile, sez. II del 1984 numero 3235 (25/05/1984)


Nella vendita a corpo di immobili, la consegna da parte del venditore di un bene di estensione inferiore (di un ventesimo) rispetto a quella indicata in contratto comporta la facoltà del compratore di chiedere la riduzione del prezzo dovuto ma non giustifica il mancato adempimento di tale obbligo nel termine convenuto, che resta assoggettato all'azione di risoluzione dell'alienante ed ai conseguenti effetti preclusivi (art.. 1453, ultimo comma, cod. civ.).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1984 numero 3235 (25/05/1984)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti