Cass. civile, sez. II del 1984 numero 2890 (11/05/1984)


L'esistenza di uno ius in re sulla cosa venduta legittima ex art.. 1489 cod. civ. il compratore, che non ne abbia avuto conoscenza al momento della conclusione del contratto, a far valere la risoluzione di quest'ultimo o una riduzione del prezzo anche se il titolare del diritto di godimento o il beneficiario dell'onere o della limitazione non abbiano ancora fatto valere alcuna pretesa sul bene. In tale ipotesi, peraltro, la risoluzione non può essere automaticamente pronunziata dovendosi stabilire, ai sensi dell'art.. 1480 cod. civ., secondo le circostanze, che il compratore non avrebbe acquistato la cosa gravata dall'onere, e comunque non può essere pronunziata ove al momento della decisione lo ius in re più non sussista ed il diritto di proprietà abbia riacquistato il suo normale contenuto, ed il ritardo nel ripristino della consistenza del bene abbia inciso in modo scarsamente rilevante - ai sensi dello art.. 1455 cod. civ. - sull'interesse del compratore, salvo il diritto dello stesso al risarcimento di eventuali danni (e la incidenza sulla regolamentazione delle spese giudiziali).

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