Cass. civile, sez. II del 1984 numero 1699 (12/03/1984)


Il debitore, per liberarsi dagli effetti della mora debendi (nella specie, in relazione a clausola penale pattuita a norma dell' art. 1382 cod. civ.), deve fare offerta di adempimento, con le forme previste dagli artt. 1206 e 1217 cod. civ. per la mora del creditore, ovvero in modo non formale (art. 1220 cod. civ.), ma serio e completo, sì da esprimere una concreta volontà di eseguire la prestazione, in relazione al particolare contenuto di questa, con modalità idonee a rendere l' adempimento effettivo. Pertanto, se l' obbligazione abbia ad oggetto la consegna di un immobile libero da terzi, non integra offerta di adempimento al fine indicato, l' invito al creditore, in forma verbale o scritta, a prendere possesso dell' immobile, ove non ne sia assicurata l' effettiva utilizzazione in maniera certa.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1984 numero 1699 (12/03/1984)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti