Cass. civile, sez. II del 1984 numero 1140 (15/02/1984)


Con riguardo a compravendita di beni mobili, che siano depositati presso un terzo, il venditore si libera dell'obbligo della consegna, secondo la previsione dell'art. 1527 cod. civ., rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce (fede di deposito e nota di pegno), e non anche, pertanto, nel diverso caso in cui rimetta un mero documento di legittimazione (nella specie, buono contenente l'ordine al depositario di dare la merce ad un determinato incaricato del compratore), il quale resta soggetto ai principi generali della compravendita mobiliare, con la conseguenza che l'obbligazione del venditore può considerarsi adempiuta solo con la consegna dei beni al compratore.

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