Cass. civile, sez. II del 1983 numero 7419 (16/12/1983)


Nel negozio traslativo della proprietà o di altro diritto reale non è ravvisabile un costituto possessorio implicito, nel senso che al trasferimento del diritto segua automaticamente il possesso della cosa, ciò perché il trasferimento stesso costituisce, ai sensi dell'art. 1476 cod. civ. l'oggetto di una specifica obbligazione del venditore, per il cui adempimento non sono previste forme tipiche. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'alienante trattenga la cosa presso di sé, occorre accertare caso per caso, in base al comportamento delle parti ed alle clausole contrattuali (che non siano di mero stile) se la continuazione, da parte dell'alienante stesso, dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'animus rem sibi habendi ovvero configuri una detenzione nomine alieno. Qualora si accerti la mancanza di un atto o di un fatto da cui derivi una detenzione in capo al venditore (e salva comunque la facoltà del compratore, quale titolare della proprietà e dello ius possidendi di conseguire il possesso della cosa mediante esperimento di azione petitoria), lo ius possessionis continua a permanere nella sfera del venditore a tutti gli effetti previsti dalle norme in materia, con conseguente impossibilità per il compratore di agire in via possessoria contro il venditore stesso e coloro ai quali questi abbia trasmesso il possesso o la detenzione della cosa.

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