Cass. civile, sez. II del 1983 numero 680 (24/01/1983)


Ai fini dell' art. 1127 cod. civ., la sopraelevazione di edificio condominiale è costituita soltanto dalla realizzazione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) nell' area sovrastante il fabbricato, per cui l' originaria altezza dell' edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche, sicché non v' è sopraelevazione in ipotesi di modificazione solo interna, contenuta negli originari limiti strutturali, delle parti dell' edificio sottostanti alla sua copertura (nella specie: trasformazione in unità abitabile di locali sottotetto), nel qual caso non possono per sé venire in rilievo nei rapporti tra i condomini, nell' ambito della disciplina civilistica della sopraelevazione in questione, in difetto di specifiche pattuizioni al riguardo, la modificazione tra i "volumi tecnici" od i vincoli di destinazione gravanti in virtù del progetto approvato e dell' autorizzazione di relativa attuazione, riguardando la nozione di "volume tecnico" e tali vincoli esclusivamente la regolamentazione pubblicistica dell' attività edilizia.

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