Cass. civile, sez. II del 1983 numero 4980 (19/07/1983)


In tema di vizi della cosa venduta, l'azione redibitoria e l'azione estimatoria o guanti minoris - essendo incompatibili tra loro, in quanto l'una mira alla risoluzione e l'altra alla manutenzione del contratto, sia pure condizionatamente ad una riduzione del prezzo, rapportata alla minore utilità o al minor valore della cosa - importano un concorso elettivo spettando per la difesa del medesimo diritto, in maniera che l'esercizio dell'una impedisca in tutto o in parte l'esercizio dell'altra, donde l'irrevocabilità della scelta fatta con la domanda giudiziale e la conseguente impossibilità di proporre entrambe le suddette azioni, l'una subordinata all'altra, per la mancanza di uno ius variandi anche nei limiti di cui all'art. 1453 cod. civ.Qualora la cosa venduta sia affetta da vizi, il compratore non può avvalersi, anche nel concorso della colpa del venditore, dell'azione di esatto adempimento, alternativamente con le azioni derivanti dalla garanzia di cui all'art. 1490 cod. civ., in quanto le obbligazioni principali del venditore, secondo la previsione dell'art. 1476 cod. civ., non hanno per oggetto, neppure in via sussidiaria, un facere relativo alla materiale struttura della cosa venduta. Tuttavia, l'esperimento nei termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cod. civ. di un simile rimedio (azione di esatto adempimento), non previsto (in astratto) dalla legge, non rende improponibile, per ciò solo, la congiunta domanda di risarcimento dei danni determinati dai vizi della cosa.

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