Cass. civile, sez. II del 1983 numero 1635 (04/03/1983)


L'art. 591, terzo comma, cod. civ., laddove dispone che il termine (quinquennale) di prescrizione dell'azione di impugnazione del testamento per incapacità del testatore decorre "dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie" - attesa la diversità di questa dizione rispetto a quella degli artt. 479 e segg. cod. civ. che, nel disciplinare la trasmissione del diritto di accettare l'eredità, fanno decorrere il relativo termine di prescrizione dal giorno dell'apertura della successione - deve intendersi nel senso che, per la decorrenza del termine di prescrizione di detta azione, è richiesta, oltre all'accettazione dell'eredità, anche l'ulteriore attività dell'esecuzione delle disposizioni testamentarie, e ciò a tutela dei terzi che sarebbero pregiudicati dal compimento di una mera attività formale (quale la semplice accettazione dell'eredità).

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