Cass. civile, sez. II del 1982 numero 683 (06/02/1982)


Per aversi dolo come causa di annullamento del contratto, l'adeguatezza dei mezzi "ad decipiendum alterum" va rapportata alla normale diligenza ed al normale buon senso di cui la controparte deve essere fornita perché ne sia tutelabile l'affidamento, in quanto la buona fede riceve protezione solo se non sia costituita da negligenza o ignoranza.

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