Cass. civile, sez. II del 1982 numero 6603 (04/12/1982)


Perché una servitù possa dirsi idoneamente costituita non è necessaria l' indicazione espressa della estensione e delle modalità di esercizio della servitù, in quanto, in mancanza, soccorrono le norme suppletive di cui all' art. 1064 cod. civ., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, e all' art. 1065 cod. civ., secondo cui colui che ha un diritto non può usarne se non a mezzo del suo titolo e del suo possesso; e solo nel dubbio circa l' estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente.

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