Cass. civile, sez. II del 1982 numero 6469 (27/11/1982)


Ai sensi dell' art. 726 cod. civ. la stima dei beni per la formazione delle quote nella divisione ereditaria deve farsi con riferimento al loro stato e valore al tempo della divisione stessa ed il relativo accertamento così compiuto rimane fermo a tutti gli effetti, né può essere modificato in considerazione del fatto che, nell' ulteriore corso della lite, siano intervenuti mutamenti di valore in ordine ai beni medesimi.

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