Cass. civile, sez. II del 1982 numero 5889 (09/11/1982)


Il curatore dell'eredità giacente è legittimato a resistere alle azioni di petizione ereditaria concernenti beni che non si trovano più compresi nell'eredità, per averne il de cuius già disposto per atto tra vivi, in quanto detto curatore deve intendersi abilitato a difendere l'integrità giuridica ed economica di tutti i rapporti comunque compresi o riconducibili nell'eredità giacente, onde assicurare un'opportuna tutela del relativo asse contro l'accertamento pregiudizievole di eventuali responsabilità patrimoniali suscettibili di riverberarsi sulla consistenza economica dell'eredità.

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