Cass. civile, sez. II del 1982 numero 5492 (22/10/1982)


Per aversi responsabilità precontrattuale (art.. 1337 cod. civ.), è necessario che, sia pure a livello di semplici trattative, le parti abbiano preso in considerazione gli elementi essenziali del contratto che si propongono, o sperano, di stipulare, nel qual caso soltanto si configura il fondato affidamento delle parti stesse, o di taluna di esse, sulla futura conclusione del negozio. Pertanto, ove non sia stato contemplato uno degli indicati elementi - quale, vertendosi in materia di permuta, la prestazione di una delle parti - tale affidamento non può sorgere, con conseguente insussistenza della suddetta responsabilità.

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