Cass. civile, sez. II del 1982 numero 3839 (24/06/1982)


L' obbligo della forma scritta "ad substantiam", con riguardo al contratto avente ad oggetto il trasferimento o la promessa di trasferimento di bene immobile, non investe anche gli elementi non essenziali del contratto stesso, quali quelli inerenti alle modalità di esecuzione, che possono essere regolamentati con accordi autonomi, soggetti alla comune disciplina probatoria.

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