Cass. civile, sez. II del 1982 numero 3181 (25/05/1982)


Il coerede che alieni la sua quota di eredità rimane sempre coerede, è come tale, responsabile per i debiti ereditari, in solido con il compratore quando la responsabilita di quest'ultimo non sia esclusa da patto contrario a norma dell'art.1546 cod. civ.. L'erede che abbia venduto la quota di beni ereditari pervenutagli non è obbligato a chiamare in giudizio il compratore per essere manlevato dal pagamento del debito ereditario, essendo l'esercizio di tale garanzia rimesso alla volontà della parte e potendo anche la garanzia stessa essere esclusa da accordi interni non apparenti nell'atto (pubblico) di trasferimento della quota.

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