Cass. civile, sez. II del 1982 numero 2761 (04/05/1982)


Nella controversia tra le parti di un preliminare di vendita immobiliare, avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, il giudice, una volta accertata la validità ed efficacia del preliminare a tutti gli effetti, e quindi anche a quelli della pronunzia di una sentenza costitutiva a norma dell'art. 2932 cod.civ., è tenuto, al fine di garantire la piena rispondenza della decisione alle sue finalità pratiche, alla specificazione, di significato e portata meramente formali, dei dati (confini ed elementi catastali) occorrenti per la trascrizione dello statuito trasferimento, quali risultano dagli atti, senza, pertanto, che ciò costituisca indebita integrazione della volontà delle parti o della scrittura contrattuale da esse formata.

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