Cass. civile, sez. II del 1982 numero 22 (06/01/1982)


Ai fini dell'usucapione di un bene già in possesso del de cuius, lo stato di compossesso nascente a favore dei suoi coeredi, per effetto della successione, non fa venir meno, nei confronti dei terzi estranei alla successione ereditaria, il carattere esclusivo già sussistente in quel possesso, ma spiega i suoi effetti limitativi (finalizzati a rendere possibile l'esercizio dei concorrenti diritti degli altri partecipanti) nel solo ambito dei rapporti intercorrenti tra i coeredi compossessori e, perciò, non impedisce - attesa l'identità dei due possessi - la successio possessionis ed il conseguente maturare dell'usucapione del bene ereditario nei riguardi dei suindicati terzi, anche quando il possesso, dopo l'apertura della successione, si sia concretamente estrinsecato attraverso atti di esercizio posti in essere esclusivamente da uno dei coeredi.

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