Cass. civile, sez. II del 1982 numero 2257 (14/04/1982)


L' art.. 1119 cod. civ. non stabilisce l' indivisibilità assoluta delle parti comuni di un edificio in condominio, ma tale indivisibilità è subordinata all' esigenza di non rendere più incomodo l' uso della cosa comune a ciascun condomino, cioè all' esigenza che non si alteri lo stato, e, quindi, il pacifico godimento delle parti di uso comune.

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