Cass. civile, sez. II del 1982 numero 1928 (29/03/1982)


Il chiamato all'eredità per il caso di mancato avveramento della condizione cui è subordinata la chiamata di altro soggetto ha, in quanto tale, interesse a fare accertare l'illegittimità della accettazione del precedente chiamato sotto condizione, ancorché egli non abbia ancora accettato l'eredità e sempre che non abbia ancora perduto il relativo diritto, essendo innegabile il suo interesse a stabilire in modo certo e definitivo se si sia verificata la condizione dalla quale dipende la propria chiamata. In ipotesi di chiamata all'eredità subordinata alla condizione dell'aggiunta del cognome del testatore al proprio entro un determinato termine dall'apertura della successione, con la previsione, per il caso di mancato avveramento della condizione, della devoluzione di tutto il patrimonio relitto allo stato, qualora risulti l'intento del de cuius di affidare i propri scopi (connessi al verificarsi di detta condizione) ed il beneficio al primo chiamato alla mera discrezione della pubblica amministrazione, senza alcun obbligo a carico di questa ultima di attivarsi per la realizzazione dell'evento dedotto in condizione, si configura la nullità della disposizione testamentaria, ove il testatore abbia in tal modo consapevolmente inteso rimettere all'arbitrio del secondo chiamato la designazione dell'erede (art. 631, primo comma, cod. civ.), ovvero la nullità - quanto al termine - della condizione perché illecita (art. 634 cod. civ.), ove il testatore abbia posto una condizione realizzante, nella sostanza, la fattispecie vietata di cui all'art. 631, primo comma, citato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1982 numero 1928 (29/03/1982)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti