Cass. civile, sez. II del 1981 numero 5595 (26/10/1981)


Ai sensi degli artt. 1033 e 1037 cod. civ, la servitù di acquedotto coattivo è subordinata indefettibilmente ad una utilitas non solo iniziale (disponibilità dell' acqua, di cui si chiede il passaggio, al momento della nascita del diritto), ma anche continua (sussistenza di tale disponibilità per tutto il tempo del passaggio), sicché, ove, per il venir meno di quest' ultima condizione, l' utilitas svanisca definitivamente, la servitù, ne sia stata o meno determinata preventivamente la durata, non può permanere e se ne verifica l' automatica estinzione.

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