Cass. civile, sez. II del 1981 numero 5537 (22/10/1981)


In tema di compravendita, i difetti della cosa consegnata inerenti al processo di produzione della medesima integrano la mancanza di qualità prevista dall'art. 1497 cod. civ., con conseguente soggezione dell'azione di risoluzione per inadempimento ai termini di decadenza e prescrizione di cui al precedente art. 1495, e non l'ipotesi della consegna di aliud pro alio, la quale si configura quando la res tradita si riconduca ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale, od a quella assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie completamente diversa da quella dedotta in contratto. (Nella specie, in cui si trattava della vendita di ceste portabiancheria per le quali il compratore deduceva l'insufficiente tenuta dei bottoni e la lacerabilità della sacca, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva escluso la ricorrenza dell'ipotesi di consegna di aliud pro alio, ritenendo i vizi lamentati idonei a legittimare l'azione di garanzia disciplinata dagli artt. 1490 e seguenti cod. civ.).

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