Cass. civile, sez. II del 1981 numero 4367 (04/07/1981)


Il giudice del merito, al fine di stabilire la sussistenza o meno del diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi prevista nell'ipotesi di cui all'art 1664 cod civ, deve innanzitutto accertare, nel periodo considerato, l'aumento nel costo del materiale e della mano d'opera e successivamente affrontare il problema della prevedibilita di tali eventi, in relazione anche al precedente andamento dei prezzi, tenendo presente che - in periodi di instabilita monetaria e di tendenza generalizzata dei prezzi a mutare - l'imprevedibilita del mutamento puo riguardare anche la sola misura del mutamento.

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