Cass. civile, sez. II del 1981 numero 3483 (27/05/1981)


Qualora avverso la sentenza del giudice di primo grado che, modificando lo stato di graduazione dei crediti di una eredita beneficiata, abbia condannato due creditori privilegiati a corrispondere ad un terzo - rispetto al quale le loro posizioni venivano posposte - quanto da quello non percepito ed in proporzione del grado del rispettivo loro credito e di quanto da essi incassato, venga proposto appello da uno solo dei suddetti creditori, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva da parte dell'altro, sia per la stretta interdipendenza tra le due cause, sia per l'essere sorto l'interesse ad appellare non dalla sentenza, bensi dalla impugnazione principale che, ove accolta, farebbe gravare l'obbligo della restituzione soltanto sul creditore, appellante incidentale tardivo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1981 numero 3483 (27/05/1981)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti