Cass. civile, sez. II del 1981 numero 3482 (27/05/1981)


Gli interessi sulla somma liquidata a carico dell'appaltatore con la sentenza d'appello, per responsabilita ex art 1669 cod. civ., previo computo della svalutazione monetaria verificatasi sino alla data di detta sentenza, devono decorrere dal giorno del deposito della stessa, e non dalla pronunzia di primo grado, poiche, ai sensi dell'art 1282, primo comma, cod. civ., la fattispecie produttiva degli interessi in questione non si identifica nei gravi difetti della costruzione bensi sull'onere economico delle riparazioni da effettuare ne si realizza in momento anteriore alla decisione che rende liquido ed esigibile il correlativo credito del committente.

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