Cass. civile, sez. II del 1981 numero 1787 (28/03/1981)


A norma dell'art 564 cod civ, tra le condizioni di proponibilita dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati esperita dal legittimario nei confronti di soggetti non coeredi rientra, oltre all'accettazione dell'eredita con beneficio d'inventario, lo effettivo compimento dell'inventario nei termini di legge, ai sensi degli artt 769 e seguenti cod proc civ (senza di che il chiamato è considerato erede puro e semplice), risiedendo la ratio della condizione imposta al legittimario proprio nella garanzia di obiettività e sincerità che l'inventario offre ai soggetti passivi dell'azione di riduzione.L'art 487, II° comma cod civ - secondo cui il chiamato all'eredità non in possesso di beni ereditari, che abbia dichiarato di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, si considera erede puro e semplice ove non abbia compiuto l'inventario nel termine di tre mesi da detta dichiarazione - è applicabile anche se il chiamato all'eredità abbia chiesto ed ottenuto l'apposizione dei sigilli, sebbene questi non possano essere rimossi e l'inventario non possa essere iniziato se non dopo tre giorni dall'apposizione (salva diversa disposizione del pretore ex art 762 cod proc civ), cio sia in base al tenore letterale dell'art 487, secondo comma, citato, sia perche il chiamato all'eredita ha la facoltà, e non l'onere, di rendere la dichiarazione di accettazione beneficiata contemporaneamente alla richiesta di apposizione dei sigilli, ben potendo farla contemporaneamente o dopo la rimozione dei sigilli stessi.

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