Cass. civile, sez. II del 1980 numero 697 (29/01/1980)


Anche nel regime della comunione è consentito ai suoi partecipanti, in forza del principio dell' autonomia negoziale, di modificare il contenuto degli obblighi di taluno di loro in ordine alle cose comuni con la conseguente assunzione da parte di alcuni dei comunisti di obbligazioni di fare alcunché rispetto alla cosa comune, suscettibili di esecuzione forzata a norma dell' art. 2931 cod. civ.; sempre che ciò avvenga con una convenzione stipulata da tutti i comunisti e non con una deliberazione di maggioranza della loro assemblea. Pertanto, ove al riguardo sorga contrasto tra i partecipanti alla comunione, deve farsi ricorso al procedimento giurisdizionale contenzioso giacché non si deve ovviare alla paralisi amministrativa - in fase decisionale ovvero esecutiva - della comunione (secondo la previsione dell' ultimo comma dell' art. 1105 cod. civ.), bensì dirimere un contrasto intorno all' esistenza o al contenuto di diritti soggettivi, reali oppure obbligatori, dei comproprietari.

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