Cass. civile, sez. II del 1980 numero 4929 (13/08/1980)


Il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari non è legittimato attivamente e passivamente nelle azioni relative a crediti del de cuius, poiché tali azioni, presupponendo un attivo interessamento tendente a incrementare il patrimonio ereditario, comportano, di regola, l'accettazione tacita dell'eredità. Ne consegue che, qualora il chiamato si costituisca in giudizio ed eccepisca la propria carenza di legittimazione passiva, il giudice deve disporne l'estromissione dal giudizio, il quale deve essere proseguito nei confronti dell'erede o del chiamato nel possesso dei beni ereditari, ovvero, se nessuno si costituisce o accetta il contraddittorio, nei confronti di un curatore speciale nominato a norma dell'art. 528 cod. civ..

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