Cass. civile, sez. II del 1980 numero 3994 (25/06/1980)


Nel caso in cui il compratore di un fondo agisca nei confronti del venditore per ottenere la riduzione del prezzo di acquisto, oltre al risarcimento del danno, perché una parte del fondo venduto risulti di proprietà non del venditore ma di un terzo, si configura un'ipotesi di evizione parziale, disciplinata dall'art. 1480 cod. civ., con la conseguente inapplicabilità del termine di prescrizione previsto dall'art. 1541 dello stesso codice per la diversa ipotesi dell'art. 1538 cod. civ. in cui si accerti che il fondo oggetto della compravendita ha una estensione minore da quella dichiarata dai contraenti.

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