Cass. civile, sez. II del 1980 numero 3813 (16/06/1980)


La garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata agli artt 1490 e seguenti cod. civ., differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 dello stesso codice per il fatto che, mentre la seconda impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, la prima - cui il venditore è tenuto anche se incolpevole, essendo la colpa del venditore medesimo richiesta solo ai fini dell'obbligo del risarcimento del danno - impone all'acquirente anche l'onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui essa è destinata.

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