Cass. civile, sez. II del 1980 numero 1007 (12/02/1980)


L' art. 2034 cod. civ. ha distinto le obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo, al secondo comma, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali (casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono però a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione, quali l' adempimento della disposizione fiduciaria e il pagamento del debito prescritto e del debito di gioco) e, al primo comma, con disposizione molto più ampia, l' esecuzione spontanea di un dovere morale (o di coscienza) o sociale. Con riferimento a tale disposizione di carattere generico, l' indagine sulla sussistenza di un' obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall' altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalita ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.

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