Cass. civile, sez. II del 1979 numero 530 (24/01/1979)


Poiché in materia di garanzia per vizi nella vendita di animali, la norma del R.D. 10 maggio 1914 n. 533, quale legge speciale, trova applicazione, a norma dell'art. 1496 Cod. civ., con esclusione degli usi locali, l'animale che sia affetto da una delle malattie infettive indicate nell'art. 1 del suddetto decreto non può essere venduto e la relativa compravendita è nulla ex lege, con spettanza all'acquirente dell'azione generale contrattuale per mancanza di uno dei requisiti essenziali dell'oggetto, senza che in conseguenza vengano in applicazione i termini ex art. 1495 cod. civ..

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