Cass. civile, sez. II del 1979 numero 2937 (21/05/1979)


Nell'ipotesi di più masse costituite da beni immobili, perché i partecipanti alla comunione di ogni massa possano unificarle con i conseguenti reciproci trasferimenti delle rispettive partecipazioni, è richiesta la forma scritta ad substantiam, a norma dell'art. 1350 n. 3 cod. civ., secondo cui i contratti che costituiscono la comunione di diritti attinenti alla proprietà, all'usufrutto ecc di beni immobili devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità, rilevabile d'ufficio; ne consegue che, per l'unificazione delle predette comunioni, non può valere ne la domanda giudiziale per la divisione simultanea dei beni, ne la gestione comune delle masse mediante la loro locazione per un unico canone a un solo conduttore, ne altra forma di comune godimento, le quali costituiscono manifestazioni di volontà dirette a scopi diversi da quelli della formazione di un'unica massa.

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