Cass. civile, sez. II del 1979 numero 1376 (05/03/1979)


Nella compravendita di case di abitazione, il requisito della abitabilità legale e non meramente di fatto, nascente dal rilascio della licenza comunale di abitabilità, deve ritenersi implicito nella casa venduta quale elemento integrante della sua identità ai fini dell'intesa contrattuale, a meno che il contrario non sia stato espressamente convenuto fra le parti. Pertanto la vendita di immobile privo di tale licenza, dipendente dal fatto che la costruzione è stata eseguita in violazione dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene, integra la prestazione di aliud pro alio, a norma degli artt 1453,1476 n. 1 e 1477, ultimo comma, cod. civ..La mancata consegna da parte del venditore di immobile destinato a civile abitazione della licenza di abitabilità necessario all'uso legale della cosa venduta (art. 1477 ultimo comma cod. civ.),a cagione della non corrispondenza dell'immobile alla normativa edilizia e sanitaria, abilità il compratore a chiedere, a norma dell'art. 1453 cod. civ. o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, oppure una forma indiretta di esecuzione del contratto, mediante il risarcimento del danno costituito dalla spesa occorrente per il compimento delle modificazioni necessarie e sufficienti ad ottenere la licenza di abitabilità, salvo l'eventuale maggior danno costituito dal minore valore dello immobile derivante dalle predette modifiche; senza che possano trovare applicazione l'art. 1489 cod. civ., relativo alla differente ipotesi di vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, o le altre norme che a questa ipotesi si riferiscono.

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