Cass. civile, sez. II del 1978 numero 4801 (24/10/1978)


Il contratto di rendita vitalizia non perde il suo carattere aleatorio nel caso in cui non sia pattuita tra le parti una prestazione di danaro o di cose fungibili a favore del costituente, bensì una prestazione di opere avente per contenuto la più ampia assistenza materiale e morale, in quanto tali prestazioni sono agevolmente determinabili con riferimento a tutti quei servizi che, secondo un'interpretazione di buona fede, rientrano nell'assistenza materiale e morale della quale può aver bisogno una persona sola e inferma, e sono concretamente valutabili in danaro ai fini di una loro comparazione con il valore dell'immobile trasferito dal costituente. (Nella specie il ricorrente sosteneva che la indeterminatezza delle prestazioni escludeva qualsiasi alea, dovendosi ravvisare un sicuro vantaggio nel trasferimento dell'immobile da parte del costituente la rendita).

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