Cass. civile, sez. II del 1978 numero 3838 (04/08/1978)


Costituisce divisione consensuale qualsiasi negozio tra i soggetti di una comunione diretto a far cessare la medesima per tutti o per alcuni dei beni che eventualmente ne fanno parte mediante attribuzioni proporzionate alle quote di comunione, senza che sia necessario, in caso di comunione ereditaria, che esso comprenda il regolamento dei frutti percetti o quello dei debiti dipendenti dalla comunione. A tale fine, la comoda divisibilità o meno di un bene immobile non costituisce elemento da cui possa farsi dipendere la natura di divisione consensuale o meno dell'atto che abbia proceduto al frazionamento. Pertanto l'accordo fra i coeredi per la distribuzione dei beni ereditari secondo il criterio di proporzionalita rispetto alle quote di comunione, costituisce divisione consensuale anche se siasi proceduto al frazionamento di un bene non comodamente divisibile, e quindi a costo di un deprezzamento del bene o di un asservimento fra le parti frazionanti o di una limitazione dell'utilità di esse e anche quando, trattandosi di un edificio, ne siano state lasciate alcune parti in comune.

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