Cass. civile, sez. II del 1978 numero 2179 (06/05/1978)


L'apposizione, in un contratto di compravendita di cose che debbono essere trasportate da un luogo all'altro, della clausola "franco consegna arrivo" o di altra equivalente (come "franco stazione arrivo" o "franco destino") non vale di per se come deroga alla disciplina contenuta nell'art. 1510 Cod. civ., secondo cui salvo patto contrario, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, restando a carico del compratore le spese del trasporto: perché possa ritenersi l'efficacia derogativa di tale clausola, infatti, è necessaria la prova del concorso di elementi precisi e univoci, atti a dimostrare la volontà delle parti in tal senso.

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