Cass. civile, sez. II del 1977 numero 4041 (21/09/1977)


La clausola contrattuale, con cui si stabilisce che il pagamento di una somma dev' essere eseguito presso gli uffici di una società, che abbia sede principale in una circoscrizione giudiziaria e una filiale in un' altra, deve, ai fini dell' individuazione del forum destinatae solutionis, essere intesa nel senso che le parti abbiano voluto riferirsi agli uffici della filiale dove avvennero le trattative, fu stipulato il contratto, fu eseguita parte della prestazione e dovevano essere eseguite le altre, anche in considerazione del fatto che la clausola, predisposta dalla società, deve interpretarsi in favore dell' altra parte, residente nella predetta località.

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