Cass. civile, sez. II del 1977 numero 3545 (05/08/1977)


L' obbligazione con prestazione complessa non può ritenersi adempiuta se non quando tutte le prestazioni siano state eseguite. L' obbligazione con prestazioni meramente congiunte non stabilisce invece un nesso fra le varie prestazioni e viene a suddividersi, in realtà, in obbligazioni distinte, così che la sorte di ciascuna di esse è indipendente da quella delle altre.

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