Cass. civile, sez. II del 1977 numero 3444 (03/08/1977)


La tipicita del diritto di servitù è caratterizzata dal fatto che il potere di godimento sopra un fondo altrui (cioè il peso della servitù per il fondo servente) è dato per l'utilità di un fondo proprio (inerenza della servitù al fondo dominante). Ogni specie di utilità, consistente anche soltanto in una maggiore comodita del fondo dominante, può costituire il contenuto di una servitù. (Nella specie, è stata ritenuta giuridicamente possibile una servitù di passaggio con carri e automezzi, e, correlativamente, l'esercizio di fatto corrispondente, anche quando con tali veicoli non sia possibile attraversare per intero il fondo servente, riducendosi, ad un certo punto, il viale ad uno stretto viottolo, onde raggiungere il fondo dominante al fine di coltivarlo o di usarne convenientemente).

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