Cass. civile, sez. II del 1977 numero 3356 (28/07/1977)


Agli effetti dell'azione revocatoria deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che, da solo, non sia quantitativamente tale da far discendere i beni del debitore al di sotto dell'entità del credito o da diminuire le possibilita di adempimento, sempreché si possa dimostrare che esso sia collegato con uno o più atti successivi sotto il profilo del consilium fraudis, e cioè quando si possa dimostrare che sia l'atto impugnato che quelli successivi, per il breve periodo di tempo in cui siano stati compiuti e per altri elementi da accertarsi caso per caso, risultino tutti convergenti al risultato lesivo e tutti compresi in una rappresentazione unitaria da parte del debitore, costituendo altrettanti momenti di un preordinato disegno del medesimo.qualora ciò si verifichi, non potendosi separare e considerare isolatamente ciascuno dei vari atti, l'effetto lesivo che nel tempo si determina a seguito dell'atto successivo, o ultimo della serie, è ricollegabile, nella sostanza, anche al primo o a qualsiasi atto antecedente ed è pertanto possibile l'impugnativa di uno qualsiasi degli atti della serie, secondo il miglior interesse del creditore attore in revocatoria. A tal fine, l'accertamento del rapporto tra i vari atti sotto il profilo del loro accomunamento in un unico elemento subbiettivo è indagine di fatto, di competenza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici.

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