Cass. civile, sez. II del 1977 numero 1619 (28/04/1977)


Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed al principio del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti non da esse vagliati e controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito dalla collettivita con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Conseguentemente, non può considerarsi notoria la circostanza che gli assegni di conto corrente vengano emessi in bianco e postdatati, in modo penalmente illecito.La disposizione contenuta nell'art. 1705 cod. civ., che abilità il mandante ad agire direttamente verso il terzo, in sostituzione del mandatario, per l'esercizio dei crediti derivanti dall'esecuzione del mandato, è applicabile anche al contratto di commissione, che è espressamente definito nell'art. 1731 cod. civ. come un mandato avente ad oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario, non essendo esclusa tale facoltà da nessuna delle norme specificamente dettate per il contratto di commissione.

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