Cass. civile, sez. II del 1977 numero 1423 (18/04/1977)


Per distinguere i debiti di valuta, soggetti al principio nominalistico, dai debiti di valore, occorre aver riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione,che nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal danaro, mentre nelle obbligazioni pecuniarie è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della prestazione, qualora essa sia determinabile secondo parametri fissi e predeterminati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1977 numero 1423 (18/04/1977)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti