Cass. civile, sez. II del 1976 numero 3083 (03/09/1976)


I coeredi possono esercitare il riscatto, previsto dall'art. 732 cod. civ., nel caso che oggetto della vendita sia stata una quota ereditaria costituita soltanto dalla nuda proprietà di immobili caduti nella successione, e ciò ancorchè l'acquirente di detta quota abbia anche acquistato, da un legatario, l'usufrutto degli stessi beni. Invero, l'esercizio del riscatto della quota di nuda proprietà ha effetto retroattivo, e non importa, quindi, alcuna reviviscenza dello usufrutto, che deve ritenersi come mai estinto per confusione, cioè per riunione nello stesso acquirente di esso e della nuda proprietà, ex art. 1014 n. 2 cod. civ..

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