Cass. civile, sez. II del 1976 numero 128 (15/01/1976)


Poiché, a norma dell'art 1496 cod civ, nella vendita di animali la garanzia per vizi redibitori è regolata dalle leggi speciali e, solo ove queste manchino, dagli usi locali o dalle norme del codice civile, nella vendita di bovini sospetti di brucellosi devesi aver riguardo al regolamento di polizia veterinaria che, negli artt 1 n 12 e 105 e 112, prevede espressamente la detta malattia. E poiché, secondo quest'ultimo testo normativo, l'animale può considerarsi affetto da brucellosi solo quando la diagnosi sia convalidata da esami di laboratorio e da prove allergiche da praticarsi su tutti gli animali recettivi del gruppo (art 105 cpv), non può ritenersi ammalato di brucellosi l'animale - e non può quindi risolversi la vendita per vizio redibitorio - solo perché esso abbia risposto positivamente alla sieroagglutinazione per essere stato sottoposto a trattamento immunizzante.

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